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Conformità catastale ed urbanistica

Con l'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n° 78 all'Art. 19 si impone la verifica della regolarità catastale dei fabbricati prima del rogito, il notaio, prima della stipula degli atti di vendita dei fabbricati, deve verificare che l’immobile sia regolarmente censito in catasto a nome del legittimo proprietario, il quale a sua volta deve dichiarare che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato di fatto del fabbricato.

 

La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

 

La mancanza di queste dichiarazioni determina la nullità dell’atto, e dunque l’invalidità della compravendita o dell'atto relativo all’immobile.


Pertanto non è più possibile, vendere un fabbricato, se non è regolarmente dichiarato in catasto,
ma neppure se l’intestazione catastale non corrisponde alla realtà, se la planimetria depositata in catasto non raffigura esattamente lo stato di fatto dell’immobile, o se gli altri dati caratteristici
dell’immobile (consistenza, categoria, classe e rendita catastale) non sono aggiornati.