home > News > Locazioni: la disdetta del proprietario

Locazioni: la disdetta del proprietario

26/03/2024

Ho sottoscritto un contratto 3+2 a canone concordato, ma vorrei evitare che si rinnovasse dopo i primi tre anni. Nell’immediato, potrei inviare una comunicazione all’inquilino oltre alla successiva disdetta in cui lo preavviso del mancato rinnovo, invitandolo a trovarsi un’altra sistemazione e senza alcun’altra motivazione?

La legge consente al proprietario d’impedire il predetto rinnovo automatico soltanto in presenza di alcune circostanze, tassativamente indicate e che, ovviamente, devono corrispondere al vero (in caso contrario, se cioè la motivazione dovesse rivelarsi fasulla, il locatore dovrebbe corrispondere all’inquilino un risarcimento corposo).

Ad esempio, il proprietario può inviare disdetta all’inquilino se vuole destinare l’immobile a uso abitativo, artigianale, commerciale o professionale proprio o del coniuge, dei genitori, dei figli e dei parenti entro il secondo grado.

Oppure, sempre ad esempio, il proprietario può evitare il rinnovo per i successivi 2 anni, allorquando voglia vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo, oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.

La comunicazione con la quale il locatore informa l’inquilino del mancato rinnovo e dei motivi dello stesso, deve essere inviata con un preavviso di almeno sei mesi.

Non esiste, invece, un diritto di recesso anticipato a favore del proprietario. Tale facoltà è invece riconosciuta a favore dell’inquilino, ma ove ricorrano dei gravi motivi e con un preavviso di almeno sei mesi.

Stampa la Pagina Salva la Pagina in PDF